Indennità una tantum ai sensi dell’articolo 31-32 d.L. 50 del17 maggio 2022
L’art. 31 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 prevede che ai lavoratori dipendenti, in presenza di alcune condizioni, sia riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di competenza luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro.
Se sei un nostro lavoratore somministrato e sei in possesso dei requisiti richiesti dalla norma (vedi https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/05/17/114/sg/pdf), scarica il modulo.
Il modulo, deve essere compilato e firmato in ogni sua parte sia da chi dichiara di AVERE DIRITTO all’indennità sia da chi NON HA DIRITTO all’indennità.
Ai fini dell’erogazione, il rapporto di lavoro dovrà sussistere nel mese di luglio 2022.
Per coloro che NON NE HANNO DIRITTO nella DICHIARAZIONE deve essere scritto in calce “DICHIARO DI NON AVER DIRITTO ALL’INDENNITA’ UNA TANTUM”.
Si precisa che in mancanza della restituzione della dichiarazione , entro e non oltre il giorno 30 giugno all’indirizzo mail della sua filiale di riferimento, non potrà essere erogata l’indennità in busta paga.
Per maggiori informazioni è possibile consultare:
– Messaggio n° 2505 del 21-06-2022
– Messaggio n° 2397 del 13-06-2022
Scarica il modulo
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