Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per fatti concludenti, le indicazioni dell’INL

Com’è noto, la L. 203/2024 ha introdotto l’istituto delle dimissioni per fatti concludenti in caso di assenza protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, inserendo il comma 7bis nel corpo dell’art. 26 D.Lgs. 151/2015. L’INL, con nota 579/2025, ha fornito i primi chiarimenti di carattere operativo sull’applicazione dell’istituto. Innanzitutto, il datore di lavoro che intenda far valere l’assenza ingiustificata ai fini dell’interruzione del rapporto di lavoro ha l’onere di comunicare, preferibilmente a mezzo PEC, l’assenza alla sede dell’INL territorialmente competente, da individuarsi in base alla sede di svolgimento del rapporto di lavoro. La comunicazione può avvenire attraverso la compilazione di un modello che l’INL ha messo a disposizione degli utenti. Ricevuta la comunicazione, l’Ispettorato procede a verificare la veridicità delle informazioni fornite dal datore di lavoro, anche contattando il lavoratore interessato. La verifica dovrà concludersi nel minor tempo possibile e, comunque, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Dal canto suo, il lavoratore ha l’onere di dimostrare l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza o di averli comunicati; non quindi i motivi dell’assenza ma le ragioni che ne hanno impedito la comunicazione al datore di lavoro. In mancanza di assolvimento di tale onere probatorio, il rapporto di lavoro si intende risolto per fatto del dipendente.

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